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L'Ordine degli psicologi è un ente di diritto pubblico non economico, costituito da tutti gli iscritti all'Albo, strutturato a livello regionale ad eccezione delle province di Bolzano e Trento, istituito dalla L. 56/1989 e vigilato dal Ministero della Salute.
Compiti Istituzionali
Le principali funzioni esercitate dal Consiglio regionale dell'Ordine ai sensi dell'art. 12 c. 2 della L. 56/89 sono le seguenti:
- provvedere alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine ed alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- curare l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
- curare la tenuta dell'albo professionale, provvedere alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettuare la sua revisione almeno ogni due anni;
- provvedere alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministero della Giustizia, nonché al Procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'Ordine;
- vigilare per la tutela del titolo professionale e svolgere le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione;
- adottare i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27;
- provvedere agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizione vigenti in materia di imposte dirette.